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Università Popolare Biellese            

 

atto costitutivo e statuto

Adult Education Centre of Biella, People’s University, Volkshochschule, Université Populaire, Universidad Popular

Atto costitutivo

Dr. Raffaello Lavioso, notaio – Dichiarazione

Il sottoscritto Dr. Raffaello Lavioso Notaio in Biella iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Biella, attesta che in forza di atto a suo rogito in data 20 settembre 2004 n. _______ di repertorio, non ancora registrato perché nei termini [ved. nota]*** le Associazioni "Università Popolare di Biella" con sede in Biella Via Delleani n. 27, codice fiscale 81017450024, e "Università Popolare Subalpina per l’educazione continua" con sede in Biella Via Carlo Fecia di Cessato n. 9/b, codice fiscale 90038560026, sono state fuse mediante costituzione di nuova associazione denominata "Università Popolare Biellese per l’educazione continua - UPBeduca"

Per effetto di quanto sopra:

A) - l’associazione ha sede in Biella,-

B) - la durata dell’Associazione è illimitata.

C) - L’Associazione UPBeduca non ha fini politici né confessionali. Ispirandosi al più completo pluralismo ed alla massima tolleranza si propone quale centro di educazione continua e permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani ponendo al centro delle proprie attività lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione, l’aggiornamento culturale, le iniziative editoriali. Garantisce il rispetto dei principi di trasparenza e di democraticità e, più in generale, della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana. Può aderire ad Enti ed Associazioni aventi finalità analoghe alle proprie nonché partecipare ad iniziative aventi scopi sociali, culturali od umanitari.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l’UPBeduca svolge le seguenti attività:

a) organizza, promuove e gestisce corsi di cultura generale, di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, aggiornamento culturale e didattico, perfezionamento e specializzazione;

b) organizza seminari, conferenze, dibattiti, convegni, corsi monografici, anche a richiesta ed in collaborazione con altre Associazioni culturali, Enti pubblici e privati;

c) favorisce l’orientamento scolastico e professionale, nonché le attività di informazione, ricerca e sperimentazione;

d) promuove pubblicazioni, studi e scritti su tematiche varie;

e) organizza manifestazioni artistiche e culturali;

f) istituisce borse di studio e premi;

g) facilita lo scambio di comunicazioni e di esperienze di vita fra gli associati; intensifica i rapporti culturali con Enti ed Associazioni che perseguano i medesimi fini seguendo in particolar modo le direttive e le attività delle Associazioni Nazionali alle quali è affiliata;

h) si impegna a svolgere ogni altra attività ritenuta utile al perseguimento degli scopi statutari.

È fatto divieto all’UPB educa di perseguire direttamente o indirettamente interessi economici non finalizzati alla realizzazione degli scopi istituzionali, interessi politici, sindacali o di categoria, di prestare ai propri associati servizi non compresi tra gli scopi statutari.

D) - per la durata stabilita dalle disposizioni transitorie allo statuto sociale l’Associazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 20 (venti) membri nelle persone dei signori: Coen Sacerdotti Sears David; Avignone Maria Grazia; Dellavalle Giovanni; Pelle Vincenzo; Pavetto Gianfranco; Mozzone Ugo; Buemi Carmelo; Mello Carla; Radice Sola Enzo; Rabaglio Riccardo; Ruffa Franco; Caccamo Arcangelo; Galazzo Alberto; Coda Mer Odilia; Brauchli Bernard; Pagani Gabriele; Marconetto Adolfo; Arborio Giuliana; Conti Fulvio; Guarini Alessandra, tutti in qualità di Consiglieri, previa adesione scritta dei medesimi;

E) - per la durata indicata nello statuto sociale a comporre il Collegio dei Revisori Contabili vengono chiamati i signori: Calvelli Dr. Domenico; Loro Piana Dr.ssa Lucina; Nicolo Dr.Ssa Emanuela;

F) - per la durata indicata nello statuto sociale a comporre il Collegio dei Probiviri vengono chiamati i signori: - Spola Rag. Giovanni; Torello Viera Dr.ssa Ottavia; De Battistini Prof. Roberto;

G) - gli esercizi associativi si chiuderanno il 30 giugno di ogni anno ed il primo esercizio della nuova associazione che decorrerà conformemente al principio sancito dall’art. 2504 bis C.C., dalla pubblicazione della notizia dell’atto di fusione sulla stampa locale, si chiuderà al 30 giugno 2005;

H) - l’Associazione sarà retta dallo statuto quale risulta dal documento allegato in rogito sotto la lettera "A".

Gli effetti economici, contabili e fiscali dell’atto di fusione vengono fissati rispettivamente a1 sensi dell’art. 2501 bis n. 6 C.C. e dell’art. 123 comma 7 DPR 917/86 alla data del 1° agosto 2004.

Tutti gli effetti del presente contratto di fusione (riguardanti la costituzione della beneficiaria) vengono fissati conformemente al principio sancito dall’art. 2504 bis C.C. a decorrere, prudenzialmente, dalla pubblicazione della notizia del presente atto di fusione sulla stampa locale.

La compagine associativa sarà composta dalla sommatoria degli associati aventi diritto delle singole associazioni partecipanti alla fusione.

L’indirizzo della sede sociale (Via e numero civico) della nuova Associazione beneficiaria, non più indicato nel testo statutario, è ubicato in Biella Via Carlo Fecia di Cessato n. 9/b.

Biella, lì 20 settembre 2004. [f.to] Dr. Raffaello Lavioso, notaio

*** nota: numero di repertorio 62015, fascicolo numero 8596 – registrato a Biella il 27/09/2004, serie I

STATUTO
dell’Associazione di Promozione Sociale
UPBeduca–Università Popolare Biellese

Costituzione, denominazione e finalità

Articolo 1. Denominazione e sede

La seduta di fondazione dell’Università Popolare Biellese (UPB) è del 20 ottobre 1902 con l’approvazione dello Statuto e l’incarico di presidente a Corradino Sella, figlio di Quintino. Dopo le traversie degli anni tra il 1915 e il secondo dopoguerra, UPB viene ricostituita nel 1976 e nel 1992, in occasione del 90° di fondazione, viene insignita di “Diploma di Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte” con D.P.R. 2 giugno 1992.

Da UPB, nel 1997 nasce l’Università Popolare Subalpina per l’educazione continua (UPS).

UPB e UPS, si fondono nel 2004 e danno vita in Biella all’Associazione denominata “Università Popolare Biellese per l’educazione continua”, continuazione ideale e materiale di entrambe, di seguito indicata con l’acronimo UPBeduca. Fin dalla costituzione l’UPBeduca acquisisce pertanto lo status di Istituto di Cultura Generale riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali della Repubblica Italiana con nota ministeriale n. 13920 del 19 ottobre 1984 e di Istituto di Formazione Professionale accreditato in data 28 novembre 2003 dalla Regione Piemonte (atto Dr. Raffaello Lavioso, numero di repertorio 62015, fascicolo numero 8596 – registrato a Biella il 27/09/2004, serie I).

Viene iscritta nel Registro Regionale centralizzato delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001, con determina della Regione Piemonte n. 534 del 3.6.2006 e, quale Associazione di Promozione Sociale, all’albo provinciale di Biella (atto n. 944 del 1.4.2009 n. iscr. 004/BI).

Può aderire ad Associazioni di carattere nazionale ed internazionale che raggruppino e rappresentino le Associazioni aventi analoghe finalità che operano per l’educazione permanente e la diffusione della cultura ed ispirano la propria attività ai programmi socioculturali del Consiglio d’Europa di Strasburgo di cui le Organizzazioni nazionali fanno parte.

L’Assciazione è in essere ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. “Codice del Terzo Settore” (d’ora in avanti Codice). Ai sensi di tale legge l’associazione assume la denominazione di “Università Popolare Biellese per l’educazione continua APS ETS”, ovvero “UPBeduca APS.

UPBeduca non ha fini di lucro, politici o confessionali, ed è un’Associazione, a carattere volontario, aperta pertanto al contributo del volontariato.

UPBeduca ha sede in Biella, via L. Delleani 33/d. Privilegia per la realizzazione delle sue attività il territorio biellese e favorisce l’ istituzione di sedi staccate in località diverse dalla sede sociale con delibera del Consiglio Direttivo. Ogni sede staccata può essere dotata di autonomia organizzativa e didattica purché quest’ultima non vada a modificare le generali regole didattiche e amministrative stabilite dal CD.

Articolo 2. Scopi dell’Associazione

UPBeduca è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Si ispira al più completo pluralismo ed alla massima tolleranza, quale centro di educazione continua e permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani ponendo al centro delle proprie attività lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione, l’ aggiornamento culturale, le iniziative editoriali. Garantisce il rispetto dei principi di trasparenza e di democraticità e, più in generale, della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana. Può aderire ad Enti ed Associazioni aventi finalità analoghe alle proprie nonché partecipare ad iniziative aventi scopi sociali, culturali od umanitari.

Operando in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dell’attività di volontariato dei propri associati, ha come oggetto, ai sensi dell’art. 5 del Codice, lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale seguendo l’attribuzione delle lettere indicate dal codice:

·       educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d del CTS);

·       interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f del CTS); 

·       formazione universitaria e post-universitaria (lettera g del CTS); 

·       ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h del CTS); 

·       organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i del CTS); 

·       organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k del CTS);  

·       formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l del CTS); 

·       servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m del CTS); 

·       cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n del CTS); 

·       servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p del CTS); 

·       organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t del CTS); 

·       beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u del CTS); 

·       promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v del CTS); 

·       promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w del CTS); 

·       riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z del CTS).

Per la realizzazione delle finalità di cui sopra, l’APS si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l’UPBeduca svolge quindi le seguenti attività, conformemente al citato art. 5 del Codice:

a)   organizza, promuove e gestisce corsi di cultura generale, di attività motoria, di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, aggiornamento culturale e didattico, perfezionamento e specializzazione;

b)   organizza seminari, conferenze, dibattiti, convegni, corsi monografici, anche a richiesta ed in collaborazione con altre Associazioni culturali, Enti pubblici e privati;

c)   favorisce l’orientamento scolastico e professionale, nonché le attività di informazione, ricerca e sperimentazione;

d)   promuove pubblicazioni, studi e scritti su tematiche varie;

e)   organizza manifestazioni artistiche e culturali;

f)    istituisce borse di studio e premi;

g)   facilita lo scambio di comunicazioni e di esperienze di vita fra gli associati; intensifica i rapporti culturali con Enti ed Associazioni che perseguano i medesimi fini seguendo in particolar modo le direttive e le attività delle Associazioni Nazionali alle quali è affiliata;

h)   si impegna a svolgere ogni altra diversa attività ritenuta utile al perseguimento degli scopi statutari.

È fatto divieto all’UPBeduca di perseguire direttamente o indirettamente interessi economici non finalizzati alla realizzazione degli scopi istituzionali, interessi politici, sindacali o di categoria, di prestare ai propri associati servizi non compresi tra gli scopi statutari.

Articolo 3. Rappresentanza legale

Legale Rappresentante dell’UPBeduca è il Presidente pro tempore. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del 6° comma art. 16.

Articolo 4. Emblema dell’Associazione

L’emblema dell’Associazione, che deve essere fedelmente riportato sui documenti ufficiali, è l’acronimo UPBeduca in campo tondo con la data 2004 e tra parentesi (1902-1976-1997) attorniato da dodici stelle rappresentanti il numero delle Nazioni fondatrici della nuova Unione Europea. È altresì ufficiale il simbolo che, fatti salvi l’acronimo e le stelle, riporti la sola data del 1902 o, per utilizzo interno, il solo acronimoUPBeduca; è facoltativa la presenza degli acronimi ETS e APS.

Patrimonio, entrate, durata dell’esercizio sociale

Articolo 5. Entrate e patrimonio dell’Associazione

Le entrate dell’UPBeduca, che vanno a costituire un fondo comune, sono composte da:

a)   le quote associative annuali e le eventuali quote di entrata;

b)   i contributi volontari degli associati;

c)   i contributi finanziari da chiunque erogati purché richiesti dall’ Associazione e comunque accettati dalla stessa su delibera del CD;

d)   eventuali quote straordinarie richieste agli associati, che debbono essere deliberate dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative od evenienze che richiedano disponibilità eccedenti quelle del rendiconto economico/finanziario preventivo ordinario;

e)   le quote (i contributi) di frequenza ai corsi promossi dall’UPBeduca;

f)    i contributi derivanti da attività di prestazione di servizi ad associati o a terzi;

g)   i beni mobili ed immobili acquisiti dall’UPBeduca;

h)   le sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati purché accettati con delibera dal CD;

i)    i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di ben o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

j)    le entrate derivanti da cessioni di immobilizzazioni;

k)   gli avanzi di gestione.

Gli associati, durante la vita di UPBeduca, non possono, neppure in caso di recesso o di esclusione, chiedere la divisione del fondo comune, del capitale o delle eventuali riserve, né la restituzione delle quote associative o dei contributi versati, né ricevere in distribuzione utili od avanzi di gestione in qualsiasi forma od in modo indiretto.

Gli importi versati a titolo di quota o di contributo associativo sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che per causa di morte e non possono essere rivalutati.

Articolo 6. Quote associative annuali

Gli associati sono tenuti al versamento di quote associative annuali nella misura stabilita dal CD. Dette quote saranno richieste dal Tesoriere all’inizio dell’anno sociale. Lo stesso CD potrà altresì stabilire una quota d’entrata una tantum per i nuovi associati ordinari determinandone la misura. Potranno essere richiesti in caso di necessità versamenti di quote straordinarie, che debbono essere deliberate dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative od evenienze che richiedano disponibilità eccedenti quelle del rendiconto preventivo ordinario. In caso d’urgenza la delibera può essere assunta dal CD e deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile, convocata per altri motivi o convocata appositamente. Le quote ed i contributi annuali per gli associati Fondatori ed Ordinari dovranno essere versati entro i termini previsti dal presente Statuto per la presentazione dei Rendiconti. In difetto l’associato verrà messo in mora con comunicazione scritta e da tale momento non potrà esercitare il diritto di voto in Assemblea. Passato l’intero anno sociale l’associato perderà tale qualità e potrà essere eventualmente riammesso solo a seguito di una nuova procedura di ammissione.

Articolo 7. Durata dell’esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno, in concomitanza con l’Anno Accademico. Entro tre mesi dal termine dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico/finanziario consuntivo (comprendente l’inventario, lo stato patrimoniale, il conto dei profitti e delle perdite ed il rendiconto finanziario), nonché il rendiconto preventivo per l’esercizio successivo; entro il medesimo termine tali documenti debbono essere sottoposti, per l’approvazione, all’Assemblea.

Eventuali residui di rendiconto economico/finanziario rimarranno a disposizione nel fondo comune o potranno essere destinati dal CD a favore di particolari esigenze connesse al raggiungimento dei fini sociali. Le quote ed i contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L’associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’UPBeduca è tenuto al pagamento delle quote e dei contributi sociali per tutto l’anno in corso.

Articolo 8. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’UPBeduca, sotto qualsiasi forma, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L’eventuale avanzo di gestione dovrà obbligatoriamente essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Gli associati

Articolo 9. Requisiti e classificazione degli associati

Possono essere associati dell’UPBeduca tutte le persone in possesso di cittadinanza della Comunità Europea o di regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese. Per i minorenni è richiesta anche l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. Oltre alle persone fisiche possono essere associati anche Associazioni, Enti, Fondazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto o in concorrenza con quelli dell’UPBeduca, gli Enti Locali e gli Enti Pubblici.

Gli associati possono essere:

a)   Fondatori;

b)   Benemeriti;

a)   Ordinari;

b)   Frequentatori.

Gli associati non assumono alcun onere di natura finanziaria e/o patrimoniale che ecceda l’importo delle rispettive quote associative. La qualità di associato comporta il diritto di partecipare alla vita sociale dell’UPBeduca ed usufruire dei servizi erogati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati hanno diritto di intervenire alle assemblee, di eleggere ed essere eletti negli organi statutari, di essere chiamati a far parte di Commissioni di studio o di lavoro. È esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nel pieno rispetto dell’uniformità del rapporto associativo stesso.

Nelle assemblee hanno uguale diritto di voto singolo tutti gli associati in regola con le quote associative. Gli associati minori d’età non potranno votare per l’approvazione dei rendiconti economici/finanziari.

Gli associati Ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell’Associazione, chiedono di farne parte. La qualità di associato Ordinario si acquista con l’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo in via definitiva e dell’Ufficio di Presidenza in attesa della ratifica del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota stabilita annualmente dall’Assemblea ed eventuali quote di entrata. In ogni anno sociale potranno essere ammessi nuovi associati Ordinari nella misura massima del 20% degli associati Ordinari con diritto di voto verificati alla prima assemblea dell’anno sociale.

Gli associati Fondatori sono i soci dell’UPB e dell’UPS, associazioni che hanno dato vita alla presente Associazione. Successivamente a quest’atto gli associati Fondatori assumono a tutti gli effetti i diritti ed i doveri degli associati Ordinari.

Sono associati Frequentatori le persone fisiche che, intendendo fruire delle attività culturali e didattiche dell’UPBeduca, versano la quota associativa ed il contributo per la frequenza alle stesse. La loro associazione ha inizio nel momento in cui si iscrivono ed ha termine il 30 giugno, cioè al termine dell’esercizio sociale.

Sono associati Benemeriti coloro che, per particolari benemerenze acquisite nei confronti dell’UPBeduca, vengono nominati tali dall’Assemblea degli Associati o dal Consiglio Direttivo. In quest’ultimo caso la delibera deve essere ratificata comunque dall’Assemblea espressamente convocata o dalla prima Assemblea utile. Possono essere considerati associati Benemeriti gli Enti Locali, altri Enti ed Associazioni che contribuiscano fattivamente alla vita ed alla crescita dell’Associazione. La benemerenza può essere soggetta a scadenza in dipendenza delle valutazioni del Consiglio Direttivo. Enti ed Associazioni benemeriti possono nominare il loro rappresentante in Assemblea con formale delibera che avrà validità fino a revoca oppure essere rappresentati direttamente dal legale rappresentante.

Il Consiglio Direttivo e/o l’Assemblea possono disporre l’esenzione dal versamento della quota associativa per categorie di soggetti o per singole persone. In ogni caso, per problemi riguardanti entrate ed uscite in deroga alle procedure normali, le decisioni del Consiglio Direttivo debbono essere ratificate dall’Assemblea degli associati.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri associati che con i terzi. Gli associati si impegnano ad accettare integralmente le norme del presente Statuto. L’appartenenza all’UPBeduca ha carattere libero e volontario, ed impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze stabilite.

L’associato è altresì tenuto a non adottare comportamenti personali o professionali che possano essere lesivi della dignità dell’UPBeduca, a non danneggiare con comportamenti o dichiarazioni l’UPBeduca, a non prestare contemporaneamente medesimi servizi presso l’UPBeduca ed altre istituzioni che il Consiglio Direttivo ritenga concorrenti. L’associato è tenuto al versamento annuale delle quote e dei contributi associativi a decorrere dal 1 luglio di ogni anno, sulla base delle cifre deliberate dal Consiglio Direttivo.

L’associato è altresì tenuto a recarsi regolarmente presso la sede sociale per prendere atto delle comunicazioni sociali ed aggiornare i propri recapiti.

La qualità di associato può venir meno per i seguenti motivi:

a)   per recesso: ogni associato può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata;

b)   per decadenza: quando vengano meno i requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c)   per morosità: quando l’associato abbia ritardato i pagamenti delle quote per oltre un anno dall’inizio dell’anno sociale;

d)   per esclusione: in caso di gravi mancanze nei confronti dell’UPBeduca o di altri associati, di comportamento non conforme agli scopi dell’UPBeduca, di accertati casi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità, il Consiglio Direttivo, dietro motivato parere del Collegio dei Garanti che sentirà l’associato, delibera con voto segreto ed a maggioranza dei due/terzi dei presenti l’esclusione dell’associato.

Nei casi b), c) e d) il provvedimento di perdita della qualità di associato, con le relative motivazioni, deve essere comunicato all’associato entro trenta giorni dalla delibera di Consiglio; egli, entro quindici giorni, può far pervenire per iscritto le proprie motivate controdeduzioni al Consiglio Direttivo, chiedendo il riesame della questione nel corso del primo Consiglio. Contro la delibera definitiva del Consiglio Direttivo l’ associato può in ulteriore istanza proporre istanza all’Assemblea.

Le norme del presente articolo non si applicano agli associati Frequentatori che, per la natura della loro associazione, decadono automaticamente al termine dell’anno sociale.

Organi dell’Associazione

Articolo 10. Organi sociali

Organi dell’UPBeduca sono:

a)   l’Assemblea degli Associati;

b)   il Consiglio Direttivo;

c)   il Presidente;

d)   l’Ufficio di Presidenza;

e)   il Collegio dei Revisori dei Conti;

f)    il Collegio di Garanzia.

I Consiglieri di Amministrazione, i Revisori dei Conti e i componenti del Collegio di Garanzia sono eletti dall’Assemblea degli Associati e durano in carica quattro anni (salvo i casi in seguito specificati).

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l’associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono unicamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e previa sua autorizzazione. In caso di particolare necessità, UPBeduca può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 11. Assemblea degli Associati

L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’UPBeduca. Hanno diritto di partecipare e di votare all’Assemblea tutti gli associati in regola con le quote associative. L’Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea è da considerarsi straordinaria quando si riunisce per deliberare modifiche dello Statuto o sciogliere l’Associazione.

All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

a)   fornire gli orientamenti generali e di indirizzo, annuali e pluriennali, dell’UPBeduca e deliberare contestualmente sull’attività svolta;

b)   deliberare sul rendiconto economico/finanziario consuntivo e sul rendiconto preventivo;

c)   eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio di Garanzia;

d)   revocare, nel corso del mandato, il CD, il CdRdC, il CdG e procedere di conseguenza a nuove elezioni; nel caso di decadenza deliberata nei confronti di singole persone la sostituzione verrà adottata secondo quanto disposto dall’art. 14;

e)   ratificare le ammissioni di nuovi associati ordinari e benemeriti;

f)    fungere da sede di appello avverso le delibere del CD;

g)   eleggere eventualmente, con maggioranza semplice, come Presidente Onorario, in un numero non superiore a tre coesistenti, personalità di spicco del mondo socio-culturale biellese su proposta del Consiglio Direttivo; i presidenti onorari fanno parte di diritto del CD senza diritto di voto;

h)   conferire al Presidente o ad altra persona designata dall’Assemblea i poteri di straordinaria amministrazione in caso di acquisizione, di cessione, di costituzione di diritti reali immobiliari;

i)    deliberare su ogni altro argomento interessante l’UPBeduca.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria obbligatoriamente una volta l’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’ esercizio, cioè entro il 30 settembre, per l’approvazione di rendiconto economico/finanziario consuntivo e rendiconto preventivo predisposti ed approvati precedentemente dal CD.

L’Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente sentito il CD:

a)   su richiesta del Consiglio Direttivo a maggioranza;

b)   su richiesta di almeno un/decimo degli associati;

c)   su richiesta unanime del Collegio di Garanzia.

In ogni caso devono essere specificati con chiarezza gli argomenti all’ordine del giorno nel caso b) devono essere indicati i nomi dei richiedenti.

Articolo 12. Convocazione dell’ Assemblea

L’Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l’indicazione di eventuali richieste formulate dagli organi di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 11. Deve contenere l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione. Quest’ultima deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. L’avviso deve essere affisso nella sede sociale, nelle segreterie delle sezioni staccate e nelle sedi dei corsi almeno quindici giorni prima della data prevista, nonché diffuso con le forme di pubblicità che il CD riterrà più opportune e idonee tenuto conto dell’importanza e dell’eccezionalità degli argomenti agli Ordini del Giorno e del numero degli iscritti che hanno diritto a partecipare.

Articolo 13. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti personalmente o per delega.

È consentita delega ad altro associato. Ogni associato può avere al massimo il numero di deleghe stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea l’ufficio elettorale espressamente nominato dal CD contestualmente all’indizione della stessa procederà preventivamente alla verifica dei poteri.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’UPBeduca o da chi ne fa le veci ai sensi del 6° comma art. 16 e verbalizzata dal segretario. Quando l’Ordine del giorno prevede il rinnovo delle cariche sociali l’Assemblea viene presieduta da un associato che non sia candidato a cariche sociali nominato dall’Assemblea stessa.

Il Presidente dell’UPBeduca ha inoltre facoltà, qualora ne ravveda la necessità, di incaricare alla redazione del verbale un notaio, che è in ogni caso obbligatorio nel caso di Assemblea straordinaria.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei voti espressi).

L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti nel caso di modifiche dello Statuto, con la maggioranza di tre/quarti degli associati aventi diritto al voto nel caso di scioglimento dell’Associazione.

Le deliberazioni votate legittimamente dall’Assemblea obbligano tutti gli associati, compresi i contrari, gli astenuti e gli assenti.

Il voto dell’Assemblea è sempre palese tranne nei casi di elezioni di organi sociali e nel caso in cui lo richieda il Presidente dell’Assemblea o la maggioranza della stessa per deliberare su casi personali o decisioni di particolare rilevanza e riservatezza. Allo spoglio delle schede dello scrutinio segreto è preposto l’ ufficio elettorale.

Articolo 14. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da non più di undici membri eletti dall’Assemblea degli associati, di cui almeno sette scelti tra gli associati ordinari e gli Associati benemeriti con almeno due anni compiuti con tali qualifiche. Il CD resta in carica per quattro anni e non vi sono limiti alla rielezione. In caso di decadenza di almeno sei consiglieri il Consiglio decade con l’obbligo di procedere immediatamente a nuove elezioni.

Il CD ha il compito di:

a)   dare attuazione alle direttive generali stabilite dall’Assemblea promuovendo ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali;

b)   eleggere al proprio interno, nel corso della sua prima seduta dopo l’elezione, presieduta dal consigliere più anziano di età, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere di cui all’art. 16 comma 6°, il Segretario ed il Tesoriere; il Tesoriere può essere nominato in subordine tra i soci, purché di provata e documentata competenza, qualora non vi siano consiglieri con le necessarie competenze; in questo caso parteciperà alle riunioni del Comitato Direttivo ma senza diritto di voto;

c)   redigere ed approvare rendiconto economico/finanziario consuntivo e preventivo, richiedendo ed effettuando tutte le integrazioni che si rendano necessarie prima di passarli, per l’approvazione, all’Assemblea degli Associati;

d)   stabilire la misura di tutte le quote associative e dei contributi da richiedere agli associati; stabilire l’eventuale esenzione dal versamento della quota associativa per categorie di soggetti o per singole persone;

e)   definire all’inizio di ogni anno sociale gli elenchi degli associati;

f)    deliberare l’accettazione delle domande d’ ammissione di nuovi associati;

g)   deliberare l’esclusione degli associati laddove se ne presenti la necessità in base all’art. 9;

h)   approvare l’elenco dei docenti ed i programmi annuali dei corsi e delle altre attività culturali, ricreative, artistiche ed associative;

i)    assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone compiti e retribuzioni;

j)    stabilire i compensi dei docenti;

k)   stabilire i limiti dei compensi di spese effettivamente sostenute nell’esercizio di compiti legati all’associazione da parte di associati, componenti degli organi sociali o collaboratori a qualunque titolo;

l)    emanare il regolamento didattico, operativo ed amministrativo dell’Associazione per definire con più dettagli compiti e funzioni di ognuno;

m)  conferire al Presidente, per atti specifici (esclusa l’acquisizione, la cessione, la costituzione di diritti reali immobiliari;), poteri di straordinaria amministrazione;

n)   provvedere a qualsiasi ulteriore incombenza che non sia di pertinenza esclusiva dell’Assemblea;

o)   può proporre, con la maggioranza dei tre/quarti, all’Assemblea eventuali Presidenti Onorari.

Articolo 15. Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri, in ogni caso non meno di quattro volte l’anno.

Deve essere riunito anche quando lo richiedano formalmente all’unanimità il Collegio dei Revisori dei Conti o il Collegio di Garanzia.

La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età e deve tenersi entro quindici giorni dall’Assemblea nella quale è avvenuta l’elezione. Le riunioni successive vengono convocate e presiedute dal Presidente.

Le riunioni del CD devono essere convocate con un preavviso di cinque giorni mediante posta ordinaria e/o posta elettronica, con avviso scritto contenente data, ora, luogo di riunione e Ordine del Giorno dettagliato. In ogni caso l’avviso scritto deve essere esposto in sede almeno cinque giorni prima della data della riunione. La dicitura “varie ed eventuali” non consente in ogni caso di porre ai voti delibere, pena la non validità delle stesse.

Le riunioni del CD sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In assenza del Presidente vengono presiedute da chi ne fa le veci ai sensi dell’Art. 3. Alle riunioni possono partecipare i Revisori dei Conti senza diritto di voto.

Il CD delibera a maggioranza semplice dei presenti per voto palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

È motivo di decadenza dalla carica di Consigliere eletto l’assenza non giustificata dalle riunioni del Consiglio per oltre tre volte consecutive. La decadenza è deliberata dal Consiglio.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la segretezza sulle decisioni prese e sul modo in cui si è arrivati al voto. Le sedute e le deliberazioni sono verbalizzate dal Segretario su apposito registro e non possono in ogni caso essere portate a conoscenza integrale a terzi né agli associati. Il Segretario provvederà altresì a comunicare mediante affissione nella sede sociale un estratto delle decisioni.

Articolo 16. Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Presidente, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, decade in ogni caso alla scadenza del Consiglio.

Il Presidente:

a)   è il responsabile esecutivo delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa;

b)   convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;

c)   può essere investito di poteri di straordinaria amministrazione per atti specifici con delibera del CD e, nel caso di acquisizione o cessione di immobili, con delibera dell’Assemblea;

d)   coordina e dirige tutte le attività dell’UPBeduca seguendo le direttive di Assemblea e CD;

e)   nell’espletamento delle sue funzioni si avvale di persone che ricoprano le funzioni di Coordinamento Didattico, di Addetto Stampa e altre che dovessero rendersi necessarie; tali persone possono essere individuate dal Presidente all’interno del CD, tra gli associati e all’esterno dell’UPBeduca. Ogni funzione può essere ricoperta da più persone che debbono collaborare pariteticamente tra di loro con compiti differenziati e deve comunque essere approvata dal CD.

Nell’adempimento delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza di cui fanno parte il Vicepresidente, il Consiglierre delegato, le persone che ricoprono le funzioni di Segreteria, Coordinamento Didattico, Tesoreria, Addetto Stampa e altre eventuali funzioni operative comprese quelle che riguardano le attività delle sezioni staccate. Ulteriori funzioni possono essere previste in dipendenza dell’avvio dell’attività di Formazione Professionale che l’UPBeduca considera essenziale alla realizzazione dei propri fini culturali e sociali.

I compiti assegnati alle varie funzioni sono i seguenti:

a)   la Segreteria, in accordo con il Presidente, è responsabile dell’organizzazione e conduzione degli uffici, della tenuta dei protocolli della corrispondenza, della stesura dei verbali del CD e dell’Ufficio di Presidenza nonché dell’Assemblea, delle informazioni da dare al pubblico e agli associati, dell’attività di iscrizione e rinnovo secondo orari stabiliti in base alle esigenze, della tenuta del registro degli associati, della collaborazione alla stesura della Guida annuale ai Corsi, di ogni altra attività sia considerata essenziale o utile al conseguimento dei fini istituzionali;

b)   il Coordinamento della Didattica e della Ricerca si occupa dei rapporti con i docenti per tutto quanto attiene la didattica e i progetti di ricerca approvati dal CD; predispone i calendari settimanali delle lezioni, i registri delle singole classi e quelli generali delle materie e dei corsisti; cura la compilazione della pubblicazione “Guida annuale ai corsi” e il mantenimento del sito Internet; predispone materiale informativo su richieste di nuovi corsi; di concerto con il Presidente propone i risultati del suo lavoro al CD per l’approvazione;

c)   la Tesoreria cura tutta la parte contabile, fiscale e previdenziale dell’UPBeduca, registra i movimenti contabili su appositi registri che saranno custoditi presso la sede sociale, di concerto con il Presidente predispone i rendiconti economici/finanziari che saranno presentati per l’approvazione al CD e all’Assemblea;

d)   la funzione di Addetto Stampa deve essere espletata in pieno accordo con il Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal Consigliere all’uopo designato dal Consiglio Direttivo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Articolo 17. I Revisori dei conti

L’Assemblea nomina tre Revisori dei Conti (CdRdC), avuto riguardo alla loro competenza. Essi sono eletti in concomitanza con le elezioni per il Consiglio Direttivo, durano in carica quattro anni o comunque fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti tra di loro eleggono un presidente.

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’UPBeduca. In particolare essi hanno come compito:

a)   esercitare il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione e vigilare sull’osservanza delle disposizioni amministrative e fiscali;

b)   esaminare i rendiconti economico-finanziari e verificarne la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c)   accertare semestralmente la consistenza di cassa, di valori e di titoli di proprietà sociale;

d)   predisporre una relazione annuale sugli aspetti contabili e finanziari in occasione dell’assemblea per l’approvazione dei rendiconti.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Essi possono in qualsiasi momento decidere collegialmente ispezioni e controlli.

Articolo 18. I Garanti

L’Assemblea nomina tra gli associati tre Garanti (CdG), avuto riguardo alla loro autorevolezza. Essi sono eletti in concomitanza con le elezioni per il Consiglio Direttivo, durano in carica quattro anni o comunque fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. I Garanti tra di loro eleggono un presidente.

Gli associati si impegnano a riconoscerne l’autorevolezza per dirimere eventuali controversie.

I Garanti sono chiamati a vigilare sull’osservanza dello Statuto e ad esaminare e dirimere doglianze, controversie e ricorsi degli associati nei confronti degli Organi Sociali oppure tra gli associati stessi. Essi potranno procedere esclusivamente su richiesta degli associati e non di propria iniziativa. Di tale procedimento deve essere data comunicazione scritta agli interessati.

Ogni controversia deve essere esaminata nel termine di trenta giorni dalla sua presentazione; il Collegio dei Garanti esprime la sua decisione nel termine di sessanta giorni; a questo scopo potrà sentire associati e non associati.

Articolo 19. Scioglimento e liquidazione

L’associazione potrà essere messa in liquidazione con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati, la quale nominerà uno o più Liquidatori che sostituiranno il Consiglio Direttivo, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza; il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità identiche o analoghe o, in subordine, a fini di pubblica utilità, restando salve eventuali eccezioni imposte dalla Legge.

Articolo 20. Norme diverse

Per quanto non compreso nel presente statuto, si dovrà fare riferimento alle norme di Legge vigenti.

2004
Statuto del 20 settembre 2004. [f.to] Dr. Raffaello Lavioso, notaio – numero di repertorio 62015, fascicolo numero 8596 – registrato a Biella il 27/09/2004, serie I

2009
Modifiche di adeguamento per l’iscrizione al registro delle A.P.S. – registrazione: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Biella – 17.3.2009 – al n. 1069 serie 3

2017
Modifiche inerenti la nomina del Tesoriere e la pluralità di Rappresentanza Legale – approvazione dell’Assemblea del 5.6.2017; verbalizzazione notaio dr. Carlo Scola, registrato a Biella il 4.7.2017 al n. 3549 serie 1T

2019
Modifiche per adeguamento al Codice del Terzo Settore – approvazione dell’Assemblea del 8.7.2019; verbalizzazione notaio dr. Carlo Scola, registrato a Biella il 23.7.2019 al n. 4044 serie 1T

ultimo aggiornamento di questa pagina: venerdì 26 luglio 2019