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atto costitutivo e statuto
Adult Education Centre of Biella,
People’s University, Volkshochschule, Université Populaire, Universidad Popular
Atto costitutivo
Dr.
Raffaello Lavioso, notaio – Dichiarazione
Il
sottoscritto Dr. Raffaello Lavioso Notaio in Biella iscritto al Collegio Notarile
del Distretto di Biella, attesta che in forza di atto a suo rogito in data 20
settembre 2004 n. _______ di repertorio, non ancora registrato perché nei
termini [ved. nota]*** le Associazioni "Università Popolare di
Biella" con sede in Biella Via Delleani n. 27, codice fiscale 81017450024,
e "Università Popolare Subalpina per l’educazione continua" con sede
in Biella Via Carlo Fecia di Cessato n. 9/b, codice fiscale 90038560026, sono
state fuse mediante costituzione di nuova associazione denominata "Università
Popolare Biellese per l’educazione continua - UPBeduca"
Per effetto
di quanto sopra:
A) -
l’associazione ha sede in Biella,-
B) - la
durata dell’Associazione è illimitata.
C) -
L’Associazione UPBeduca non ha fini politici né confessionali. Ispirandosi al
più completo pluralismo ed alla massima tolleranza si propone quale centro di
educazione continua e permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani
ponendo al centro delle proprie attività lo studio, la ricerca, il dibattito,
la formazione, l’aggiornamento culturale, le iniziative editoriali. Garantisce
il rispetto dei principi di trasparenza e di democraticità e, più in generale,
della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana. Può aderire ad Enti
ed Associazioni aventi finalità analoghe alle proprie nonché partecipare ad
iniziative aventi scopi sociali, culturali od umanitari.
A titolo
esemplificativo e non tassativo, l’UPBeduca svolge le seguenti attività:
a)
organizza, promuove e gestisce corsi di cultura generale, di formazione,
qualificazione e riqualificazione professionale, aggiornamento culturale e
didattico, perfezionamento e specializzazione;
b)
organizza seminari, conferenze, dibattiti, convegni, corsi monografici, anche a
richiesta ed in collaborazione con altre Associazioni culturali, Enti pubblici
e privati;
c)
favorisce l’orientamento scolastico e professionale, nonché le attività di
informazione, ricerca e sperimentazione;
d) promuove
pubblicazioni, studi e scritti su tematiche varie;
e)
organizza manifestazioni artistiche e culturali;
f)
istituisce borse di studio e premi;
g) facilita
lo scambio di comunicazioni e di esperienze di vita fra gli associati;
intensifica i rapporti culturali con Enti ed Associazioni che perseguano i
medesimi fini seguendo in particolar modo le direttive e le attività delle
Associazioni Nazionali alle quali è affiliata;
h) si
impegna a svolgere ogni altra attività ritenuta utile al perseguimento degli
scopi statutari.
È fatto
divieto all’UPB educa di perseguire direttamente o indirettamente interessi
economici non finalizzati alla realizzazione degli scopi istituzionali,
interessi politici, sindacali o di categoria, di prestare ai propri associati
servizi non compresi tra gli scopi statutari.
D) - per la
durata stabilita dalle disposizioni transitorie allo statuto sociale
l’Associazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da
20 (venti) membri nelle persone dei signori: Coen Sacerdotti Sears David;
Avignone Maria Grazia; Dellavalle Giovanni; Pelle Vincenzo; Pavetto Gianfranco;
Mozzone Ugo; Buemi Carmelo; Mello Carla; Radice Sola Enzo; Rabaglio Riccardo;
Ruffa Franco; Caccamo Arcangelo; Galazzo Alberto; Coda Mer Odilia; Brauchli
Bernard; Pagani Gabriele; Marconetto Adolfo; Arborio Giuliana; Conti Fulvio;
Guarini Alessandra, tutti in qualità di Consiglieri, previa adesione scritta
dei medesimi;
E) - per la
durata indicata nello statuto sociale a comporre il Collegio dei Revisori
Contabili vengono chiamati i signori: Calvelli Dr. Domenico; Loro Piana Dr.ssa
Lucina; Nicolo Dr.Ssa Emanuela;
F) - per la
durata indicata nello statuto sociale a comporre il Collegio dei Probiviri
vengono chiamati i signori: - Spola Rag. Giovanni; Torello Viera Dr.ssa
Ottavia; De Battistini Prof. Roberto;
G) - gli
esercizi associativi si chiuderanno il 30 giugno di ogni anno ed il primo
esercizio della nuova associazione che decorrerà conformemente al principio
sancito dall’art. 2504 bis C.C., dalla pubblicazione della notizia dell’atto di
fusione sulla stampa locale, si chiuderà al 30 giugno 2005;
H) -
l’Associazione sarà retta dallo statuto quale risulta dal documento allegato in
rogito sotto la lettera "A".
Gli effetti
economici, contabili e fiscali dell’atto di fusione vengono fissati
rispettivamente a1 sensi dell’art. 2501 bis n. 6 C.C. e dell’art. 123 comma 7
DPR 917/86 alla data del 1° agosto 2004.
Tutti gli
effetti del presente contratto di fusione (riguardanti la costituzione della
beneficiaria) vengono fissati conformemente al principio sancito dall’art. 2504
bis C.C. a decorrere, prudenzialmente, dalla pubblicazione della notizia del
presente atto di fusione sulla stampa locale.
La
compagine associativa sarà composta dalla sommatoria degli associati aventi
diritto delle singole associazioni partecipanti alla fusione.
L’indirizzo
della sede sociale (Via e numero civico) della nuova Associazione beneficiaria,
non più indicato nel testo statutario, è ubicato in Biella Via Carlo Fecia di
Cessato n. 9/b.
Biella, lì
20 settembre 2004. [f.to] Dr. Raffaello Lavioso, notaio
*** nota: numero di repertorio
62015, fascicolo numero 8596 – registrato a Biella il 27/09/2004, serie I
STATUTO
dell’Associazione di Promozione Sociale
UPBeduca–Università Popolare Biellese
Costituzione,
denominazione e finalità
Articolo 1. Denominazione e sede
La seduta di fondazione dell’Università Popolare Biellese (UPB)
è del 20 ottobre 1902 con l’approvazione dello Statuto e l’incarico di
presidente a Corradino Sella, figlio di Quintino. Dopo le traversie degli anni
tra il 1915 e il secondo dopoguerra, UPB viene ricostituita nel 1976 e nel
1992, in occasione del 90° di fondazione, viene insignita di “Diploma di
Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte” con
D.P.R. 2 giugno 1992.
Da UPB, nel 1997 nasce l’Università Popolare Subalpina per
l’educazione continua (UPS).
UPB e UPS, si fondono nel 2004 e danno vita in Biella
all’Associazione denominata “Università Popolare Biellese per
l’educazione continua”, continuazione ideale e materiale di entrambe, di
seguito indicata con l’acronimo UPBeduca. Fin dalla costituzione l’UPBeduca
acquisisce pertanto lo status di Istituto di Cultura Generale riconosciuto dal
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali della Repubblica Italiana con nota
ministeriale n. 13920 del 19 ottobre 1984 e di Istituto di Formazione
Professionale accreditato in data 28 novembre 2003 dalla Regione Piemonte (atto
Dr. Raffaello Lavioso, numero di repertorio 62015, fascicolo numero 8596 –
registrato a Biella il 27/09/2004, serie I).
Viene iscritta nel Registro Regionale centralizzato delle
persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001, con determina
della Regione Piemonte n. 534 del 3.6.2006 e, quale Associazione di Promozione
Sociale, all’albo provinciale di Biella (atto n. 944 del 1.4.2009 n. iscr.
004/BI).
Può aderire ad Associazioni di carattere nazionale ed
internazionale che raggruppino e rappresentino le Associazioni aventi analoghe
finalità che operano per l’educazione permanente e la diffusione della cultura
ed ispirano la propria attività ai programmi socioculturali del Consiglio
d’Europa di Strasburgo di cui le Organizzazioni nazionali fanno parte.
L’Assciazione è in essere ai sensi degli art. 76 e 87 della
Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. “Codice del Terzo
Settore” (d’ora in avanti Codice). Ai sensi di tale legge l’associazione assume
la denominazione di “Università Popolare Biellese per l’educazione continua APS
ETS”, ovvero “UPBeduca APS.
UPBeduca non ha fini di lucro, politici o confessionali, ed è
un’Associazione, a carattere volontario, aperta pertanto al contributo del
volontariato.
UPBeduca ha sede in Biella, via L. Delleani 33/d. Privilegia per
la realizzazione delle sue attività il territorio biellese e favorisce l’
istituzione di sedi staccate in località diverse dalla sede sociale con
delibera del Consiglio Direttivo. Ogni sede staccata può essere dotata di
autonomia organizzativa e didattica purché quest’ultima non vada a modificare
le generali regole didattiche e amministrative stabilite dal CD.
Articolo 2. Scopi dell’Associazione
UPBeduca è
apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e ha
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante
forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli
enti locali.
Si ispira
al più completo pluralismo ed alla massima tolleranza, quale centro di
educazione continua e permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani
ponendo al centro delle proprie attività lo studio, la ricerca, il dibattito,
la formazione, l’ aggiornamento culturale, le iniziative editoriali. Garantisce
il rispetto dei principi di trasparenza e di democraticità e, più in generale,
della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana. Può aderire ad Enti
ed Associazioni aventi finalità analoghe alle proprie nonché partecipare ad
iniziative aventi scopi sociali, culturali od umanitari.
Operando in
favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi anche
dell’attività di volontariato dei propri associati, ha come oggetto, ai sensi
dell’art. 5 del Codice, lo svolgimento delle seguenti attività di interesse
generale seguendo l’attribuzione delle lettere indicate dal codice:
· educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa (lettera d del CTS);
· interventi di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f del CTS);
· formazione universitaria e
post-universitaria (lettera g del CTS);
· ricerca scientifica di particolare
interesse sociale (lettera h del CTS);
· organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
(lettera i del CTS);
· organizzazione e gestione di attività
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k del
CTS);
· formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa (lettera l del CTS);
· servizi strumentali ad enti del Terzo
settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da
enti del Terzo settore (lettera m del CTS);
· cooperazione allo sviluppo, ai sensi
della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n del
CTS);
· servizi finalizzati all'inserimento o
al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p del CTS);
· organizzazione e gestione di attività
sportive dilettantistiche (lettera t del CTS);
· beneficenza, sostegno a distanza,
cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma
del presente articolo (lettera u del CTS);
· promozione della cultura della
legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
(lettera v del CTS);
· promozione e tutela dei diritti
umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w del CTS);
· riqualificazione di beni pubblici
inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z del
CTS).
Per la realizzazione delle finalità di cui sopra, l’APS si
propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o
principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano
l’esercizio, una o più attività di interesse generale.
A titolo
esemplificativo e non tassativo, l’UPBeduca svolge quindi le seguenti attività,
conformemente al citato art. 5 del Codice:
a) organizza,
promuove e gestisce corsi di cultura generale, di attività motoria, di
formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, aggiornamento
culturale e didattico, perfezionamento e specializzazione;
b) organizza
seminari, conferenze, dibattiti, convegni, corsi monografici, anche a richiesta
ed in collaborazione con altre Associazioni culturali, Enti pubblici e privati;
c) favorisce
l’orientamento scolastico e professionale, nonché le attività di informazione,
ricerca e sperimentazione;
d) promuove
pubblicazioni, studi e scritti su tematiche varie;
e) organizza
manifestazioni artistiche e culturali;
f) istituisce
borse di studio e premi;
g) facilita
lo scambio di comunicazioni e di esperienze di vita fra gli associati;
intensifica i rapporti culturali con Enti ed Associazioni che perseguano i
medesimi fini seguendo in particolar modo le direttive e le attività delle
Associazioni Nazionali alle quali è affiliata;
h) si
impegna a svolgere ogni altra diversa attività ritenuta utile al perseguimento
degli scopi statutari.
È fatto divieto all’UPBeduca di perseguire direttamente o
indirettamente interessi economici non finalizzati alla realizzazione degli
scopi istituzionali, interessi politici, sindacali o di categoria, di prestare
ai propri associati servizi non compresi tra gli scopi statutari.
Articolo 3. Rappresentanza legale
Legale
Rappresentante dell’UPBeduca è il Presidente pro tempore. In caso di assenza o
impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale
spettano a chi lo sostituisce ai sensi del 6° comma art. 16.
L’emblema
dell’Associazione, che deve essere fedelmente riportato sui documenti
ufficiali, è l’acronimo UPBeduca in campo tondo con la data 2004 e tra
parentesi (1902-1976-1997) attorniato da dodici stelle rappresentanti il numero
delle Nazioni fondatrici della nuova Unione Europea. È altresì ufficiale il
simbolo che, fatti salvi l’acronimo e le stelle, riporti la sola data del 1902
o, per utilizzo interno, il solo acronimoUPBeduca; è facoltativa la presenza
degli acronimi ETS e APS.
Patrimonio, entrate,
durata dell’esercizio sociale
Le entrate
dell’UPBeduca, che vanno a costituire un fondo comune, sono composte da:
a) le
quote associative annuali e le eventuali quote di entrata;
b) i
contributi volontari degli associati;
c) i
contributi finanziari da chiunque erogati purché richiesti dall’ Associazione e
comunque accettati dalla stessa su delibera del CD;
d) eventuali
quote straordinarie richieste agli associati, che debbono essere deliberate
dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative od evenienze che
richiedano disponibilità eccedenti quelle del rendiconto economico/finanziario
preventivo ordinario;
e) le
quote (i contributi) di frequenza ai corsi promossi dall’UPBeduca;
f) i
contributi derivanti da attività di prestazione di servizi ad associati o a
terzi;
g) i
beni mobili ed immobili acquisiti dall’UPBeduca;
h) le
sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati purché accettati con delibera
dal CD;
i) i
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerte di ben o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
j) le
entrate derivanti da cessioni di immobilizzazioni;
k) gli
avanzi di gestione.
Gli
associati, durante la vita di UPBeduca, non possono, neppure in caso di recesso
o di esclusione, chiedere la divisione del fondo comune, del capitale o delle
eventuali riserve, né la restituzione delle quote associative o dei contributi
versati, né ricevere in distribuzione utili od avanzi di gestione in qualsiasi
forma od in modo indiretto.
Gli importi
versati a titolo di quota o di contributo associativo sono intrasmissibili sia
per atto tra vivi che per causa di morte e non possono essere rivalutati.
Gli
associati sono tenuti al versamento di quote associative annuali nella misura
stabilita dal CD. Dette quote saranno richieste dal Tesoriere all’inizio
dell’anno sociale. Lo stesso CD potrà altresì stabilire una quota d’entrata una
tantum per i nuovi associati ordinari determinandone la misura. Potranno essere
richiesti in caso di necessità versamenti di quote straordinarie, che debbono
essere deliberate dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative od
evenienze che richiedano disponibilità eccedenti quelle del rendiconto
preventivo ordinario. In caso d’urgenza la delibera può essere assunta dal CD e
deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile, convocata per altri motivi
o convocata appositamente. Le quote ed i contributi annuali per gli associati
Fondatori ed Ordinari dovranno essere versati entro i termini previsti dal
presente Statuto per la presentazione dei Rendiconti. In difetto l’associato
verrà messo in mora con comunicazione scritta e da tale momento non potrà
esercitare il diritto di voto in Assemblea. Passato l’intero anno sociale
l’associato perderà tale qualità e potrà essere eventualmente riammesso solo a
seguito di una nuova procedura di ammissione.
L’esercizio
sociale inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno, in concomitanza
con l’Anno Accademico. Entro tre mesi dal termine dell’esercizio sociale il
Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico/finanziario
consuntivo (comprendente l’inventario, lo stato patrimoniale, il conto dei
profitti e delle perdite ed il rendiconto finanziario), nonché il rendiconto
preventivo per l’esercizio successivo; entro il medesimo termine tali documenti
debbono essere sottoposti, per l’approvazione, all’Assemblea.
Eventuali
residui di rendiconto economico/finanziario rimarranno a disposizione nel fondo
comune o potranno essere destinati dal CD a favore di particolari esigenze
connesse al raggiungimento dei fini sociali. Le quote ed i contributi ordinari
sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento
dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L’associato
dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’UPBeduca è tenuto al
pagamento delle quote e dei contributi sociali per tutto l’anno in corso.
È fatto
divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione
nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’UPBeduca, sotto
qualsiasi forma, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti
dalla legge.
L’eventuale
avanzo di gestione dovrà obbligatoriamente essere reinvestito a favore di
attività istituzionali statutariamente previste.
Gli associati
Possono
essere associati dell’UPBeduca tutte le persone in possesso di cittadinanza
della Comunità Europea o di regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese.
Per i minorenni è richiesta anche l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa
le veci. Oltre alle persone fisiche possono essere associati anche
Associazioni, Enti, Fondazioni e Circoli aventi attività e scopi non in
contrasto o in concorrenza con quelli dell’UPBeduca, gli Enti Locali e gli Enti
Pubblici.
Gli
associati possono essere:
a) Fondatori;
b) Benemeriti;
a) Ordinari;
b) Frequentatori.
Gli
associati non assumono alcun onere di natura finanziaria e/o patrimoniale che
ecceda l’importo delle rispettive quote associative. La qualità di associato
comporta il diritto di partecipare alla vita sociale dell’UPBeduca ed usufruire
dei servizi erogati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati hanno diritto di intervenire alle assemblee, di eleggere ed
essere eletti negli organi statutari, di essere chiamati a far parte di
Commissioni di studio o di lavoro. È esclusa ogni limitazione del rapporto
associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa, nel pieno rispetto dell’uniformità del rapporto associativo
stesso.
Nelle
assemblee hanno uguale diritto di voto singolo tutti gli associati in regola
con le quote associative. Gli associati minori d’età non potranno votare per
l’approvazione dei rendiconti economici/finanziari.
Gli associati
Ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità
dell’Associazione, chiedono di farne parte. La qualità di associato Ordinario
si acquista con l’accettazione della domanda di ammissione da parte del
Consiglio Direttivo in via definitiva e dell’Ufficio di Presidenza in attesa
della ratifica del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota
stabilita annualmente dall’Assemblea ed eventuali quote di entrata. In ogni
anno sociale potranno essere ammessi nuovi associati Ordinari nella misura
massima del 20% degli associati Ordinari con diritto di voto verificati alla
prima assemblea dell’anno sociale.
Gli
associati Fondatori sono i soci dell’UPB e dell’UPS, associazioni che hanno
dato vita alla presente Associazione. Successivamente a quest’atto gli
associati Fondatori assumono a tutti gli effetti i diritti ed i doveri degli
associati Ordinari.
Sono
associati Frequentatori le persone fisiche che, intendendo fruire delle
attività culturali e didattiche dell’UPBeduca, versano la quota associativa ed
il contributo per la frequenza alle stesse. La loro associazione ha inizio nel
momento in cui si iscrivono ed ha termine il 30 giugno, cioè al termine
dell’esercizio sociale.
Sono
associati Benemeriti coloro che, per particolari benemerenze acquisite nei
confronti dell’UPBeduca, vengono nominati tali dall’Assemblea degli Associati o
dal Consiglio Direttivo. In quest’ultimo caso la delibera deve essere
ratificata comunque dall’Assemblea espressamente convocata o dalla prima
Assemblea utile. Possono essere considerati associati Benemeriti gli Enti
Locali, altri Enti ed Associazioni che contribuiscano fattivamente alla vita ed
alla crescita dell’Associazione. La benemerenza può essere soggetta a scadenza
in dipendenza delle valutazioni del Consiglio Direttivo. Enti ed Associazioni
benemeriti possono nominare il loro rappresentante in Assemblea con formale
delibera che avrà validità fino a revoca oppure essere rappresentati direttamente
dal legale rappresentante.
Il
Consiglio Direttivo e/o l’Assemblea possono disporre l’esenzione dal versamento
della quota associativa per categorie di soggetti o per singole persone. In
ogni caso, per problemi riguardanti entrate ed uscite in deroga alle procedure
normali, le decisioni del Consiglio Direttivo debbono essere ratificate
dall’Assemblea degli associati.
Gli
associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli
altri associati che con i terzi. Gli associati si impegnano ad accettare
integralmente le norme del presente Statuto. L’appartenenza all’UPBeduca ha
carattere libero e volontario, ed impegna gli aderenti al rispetto delle
risoluzioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze stabilite.
L’associato
è altresì tenuto a non adottare comportamenti personali o professionali che
possano essere lesivi della dignità dell’UPBeduca, a non danneggiare con
comportamenti o dichiarazioni l’UPBeduca, a non prestare contemporaneamente
medesimi servizi presso l’UPBeduca ed altre istituzioni che il Consiglio
Direttivo ritenga concorrenti. L’associato è tenuto al versamento annuale delle
quote e dei contributi associativi a decorrere dal 1 luglio di ogni anno, sulla
base delle cifre deliberate dal Consiglio Direttivo.
L’associato
è altresì tenuto a recarsi regolarmente presso la sede sociale per prendere
atto delle comunicazioni sociali ed aggiornare i propri recapiti.
La qualità
di associato può venir meno per i seguenti motivi:
a) per
recesso: ogni associato può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione
al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata;
b) per
decadenza: quando vengano meno i requisiti in base ai quali è avvenuta
l’ammissione;
c) per
morosità: quando l’associato abbia ritardato i pagamenti delle quote per oltre
un anno dall’inizio dell’anno sociale;
d) per
esclusione: in caso di gravi mancanze nei confronti dell’UPBeduca o di altri
associati, di comportamento non conforme agli scopi dell’UPBeduca, di accertati
casi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi
del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità, il Consiglio
Direttivo, dietro motivato parere del Collegio dei Garanti che sentirà
l’associato, delibera con voto segreto ed a maggioranza dei due/terzi dei
presenti l’esclusione dell’associato.
Nei casi
b), c) e d) il provvedimento di perdita della qualità di associato, con le
relative motivazioni, deve essere comunicato all’associato entro trenta giorni
dalla delibera di Consiglio; egli, entro quindici giorni, può far pervenire per
iscritto le proprie motivate controdeduzioni al Consiglio Direttivo, chiedendo
il riesame della questione nel corso del primo Consiglio. Contro la delibera
definitiva del Consiglio Direttivo l’ associato può in ulteriore istanza
proporre istanza all’Assemblea.
Le norme
del presente articolo non si applicano agli associati Frequentatori che, per la
natura della loro associazione, decadono automaticamente al termine dell’anno
sociale.
Organi
dell’Associazione
Organi
dell’UPBeduca sono:
a) l’Assemblea
degli Associati;
b) il
Consiglio Direttivo;
c) il
Presidente;
d) l’Ufficio
di Presidenza;
e) il
Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il
Collegio di Garanzia.
I Consiglieri
di Amministrazione, i Revisori dei Conti e i componenti del Collegio di
Garanzia sono eletti dall’Assemblea degli Associati e durano in carica quattro
anni (salvo i casi in seguito specificati).
Per il
perseguimento dei propri fini istituzionali l’associazione si avvarrà
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dai propri associati, ai quali possono unicamente essere rimborsate le spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti che verranno
stabiliti dal Consiglio Direttivo e previa sua autorizzazione. In caso di
particolare necessità, UPBeduca può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque
salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia
necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al
perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei
volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Articolo 11. Assemblea degli Associati
L’Assemblea
degli Associati è l’organo sovrano dell’UPBeduca. Hanno diritto di partecipare
e di votare all’Assemblea tutti gli associati in regola con le quote
associative. L’Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è da considerarsi straordinaria quando si riunisce per deliberare
modifiche dello Statuto o sciogliere l’Associazione.
All’Assemblea
ordinaria spettano i seguenti compiti:
a) fornire
gli orientamenti generali e di indirizzo, annuali e pluriennali, dell’UPBeduca
e deliberare contestualmente sull’attività svolta;
b) deliberare
sul rendiconto economico/finanziario consuntivo e sul rendiconto preventivo;
c) eleggere
il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio di
Garanzia;
d) revocare,
nel corso del mandato, il CD, il CdRdC, il CdG e procedere di conseguenza a
nuove elezioni; nel caso di decadenza deliberata nei confronti di singole
persone la sostituzione verrà adottata secondo quanto disposto dall’art. 14;
e) ratificare
le ammissioni di nuovi associati ordinari e benemeriti;
f) fungere
da sede di appello avverso le delibere del CD;
g) eleggere
eventualmente, con maggioranza semplice, come Presidente Onorario, in un numero
non superiore a tre coesistenti, personalità di spicco del mondo
socio-culturale biellese su proposta del Consiglio Direttivo; i presidenti
onorari fanno parte di diritto del CD senza diritto di voto;
h) conferire
al Presidente o ad altra persona designata dall’Assemblea i poteri di
straordinaria amministrazione in caso di acquisizione, di cessione, di
costituzione di diritti reali immobiliari;
i) deliberare su ogni altro argomento
interessante l’UPBeduca.
L’Assemblea
viene convocata in via ordinaria obbligatoriamente una volta l’anno entro tre
mesi dalla chiusura dell’ esercizio, cioè entro il 30 settembre, per
l’approvazione di rendiconto economico/finanziario consuntivo e rendiconto
preventivo predisposti ed approvati precedentemente dal CD.
L’Assemblea,
tanto in via ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente sentito il
CD:
a) su
richiesta del Consiglio Direttivo a maggioranza;
b) su
richiesta di almeno un/decimo degli associati;
c) su
richiesta unanime del Collegio di Garanzia.
In ogni
caso devono essere specificati con chiarezza gli argomenti all’ordine del
giorno nel caso b) devono essere indicati i nomi dei richiedenti.
Articolo 12. Convocazione dell’ Assemblea
L’Assemblea
deve essere convocata mediante avviso contenente l’indicazione di eventuali
richieste formulate dagli organi di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 11. Deve
contenere l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della
seconda convocazione. Quest’ultima deve essere fissata almeno 24 ore dopo la
prima convocazione. L’avviso deve essere affisso nella sede sociale, nelle
segreterie delle sezioni staccate e nelle sedi dei corsi almeno quindici giorni
prima della data prevista, nonché diffuso con le forme di pubblicità che il CD
riterrà più opportune e idonee tenuto conto dell’importanza e
dell’eccezionalità degli argomenti agli Ordini del Giorno e del numero degli
iscritti che hanno diritto a partecipare.
Articolo 13. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in regola con il
pagamento delle quote associative. In seconda convocazione essa è validamente
costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti personalmente o per
delega.
È
consentita delega ad altro associato. Ogni associato può avere al massimo il
numero di deleghe stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Ai fini
della regolare costituzione dell’Assemblea l’ufficio elettorale espressamente
nominato dal CD contestualmente all’indizione della stessa procederà
preventivamente alla verifica dei poteri.
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’UPBeduca o da chi ne fa le veci ai sensi del
6° comma art. 16 e verbalizzata dal segretario. Quando l’Ordine del giorno
prevede il rinnovo delle cariche sociali l’Assemblea viene presieduta da un
associato che non sia candidato a cariche sociali nominato dall’Assemblea
stessa.
Il
Presidente dell’UPBeduca ha inoltre facoltà, qualora ne ravveda la necessità,
di incaricare alla redazione del verbale un notaio, che è in ogni caso
obbligatorio nel caso di Assemblea straordinaria.
L’Assemblea
ordinaria delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei voti espressi).
L’Assemblea
straordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti nel caso di
modifiche dello Statuto, con la maggioranza di tre/quarti degli associati
aventi diritto al voto nel caso di scioglimento dell’Associazione.
Le
deliberazioni votate legittimamente dall’Assemblea obbligano tutti gli
associati, compresi i contrari, gli astenuti e gli assenti.
Il voto
dell’Assemblea è sempre palese tranne nei casi di elezioni di organi sociali e
nel caso in cui lo richieda il Presidente dell’Assemblea o la maggioranza della
stessa per deliberare su casi personali o decisioni di particolare rilevanza e
riservatezza. Allo spoglio delle schede dello scrutinio segreto è preposto l’
ufficio elettorale.
Articolo 14. Il Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo (CD) è composto da non più di undici membri eletti
dall’Assemblea degli associati, di cui almeno sette scelti tra gli associati
ordinari e gli Associati benemeriti con almeno due anni
compiuti con tali qualifiche. Il CD resta in carica per quattro anni e non vi
sono limiti alla rielezione. In caso di decadenza di almeno sei consiglieri il
Consiglio decade con l’obbligo di procedere immediatamente a nuove elezioni.
Il CD ha il
compito di:
a) dare
attuazione alle direttive generali stabilite dall’Assemblea promuovendo ogni
iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali;
b) eleggere
al proprio interno, nel corso della sua prima seduta dopo l’elezione,
presieduta dal consigliere più anziano di età, a maggioranza assoluta, il
Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere di cui all’art. 16 comma 6°, il
Segretario ed il Tesoriere; il Tesoriere può essere nominato in subordine tra i
soci, purché di provata e documentata competenza, qualora non vi siano
consiglieri con le necessarie competenze; in questo caso parteciperà alle riunioni
del Comitato Direttivo ma senza diritto di voto;
c) redigere
ed approvare rendiconto economico/finanziario consuntivo e preventivo,
richiedendo ed effettuando tutte le integrazioni che si rendano necessarie
prima di passarli, per l’approvazione, all’Assemblea degli Associati;
d) stabilire
la misura di tutte le quote associative e dei contributi da richiedere agli
associati; stabilire l’eventuale esenzione dal versamento della quota
associativa per categorie di soggetti o per singole persone;
e) definire
all’inizio di ogni anno sociale gli elenchi degli associati;
f) deliberare
l’accettazione delle domande d’ ammissione di nuovi associati;
g) deliberare
l’esclusione degli associati laddove se ne presenti la necessità in base
all’art. 9;
h) approvare
l’elenco dei docenti ed i programmi annuali dei corsi e delle altre attività
culturali, ricreative, artistiche ed associative;
i) assumere
e licenziare il personale dipendente, fissandone compiti e retribuzioni;
j) stabilire
i compensi dei docenti;
k) stabilire
i limiti dei compensi di spese effettivamente sostenute nell’esercizio di
compiti legati all’associazione da parte di associati, componenti degli organi
sociali o collaboratori a qualunque titolo;
l) emanare
il regolamento didattico, operativo ed amministrativo dell’Associazione per
definire con più dettagli compiti e funzioni di ognuno;
m) conferire
al Presidente, per atti specifici (esclusa l’acquisizione, la cessione, la
costituzione di diritti reali immobiliari;), poteri di straordinaria
amministrazione;
n) provvedere
a qualsiasi ulteriore incombenza che non sia di pertinenza esclusiva dell’Assemblea;
o) può
proporre, con la maggioranza dei tre/quarti, all’Assemblea eventuali Presidenti
Onorari.
Articolo 15. Riunioni del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni volta che lo
stesso lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno un terzo dei
Consiglieri, in ogni caso non meno di quattro volte l’anno.
Deve essere
riunito anche quando lo richiedano formalmente all’unanimità il Collegio dei
Revisori dei Conti o il Collegio di Garanzia.
La prima
riunione del nuovo Consiglio Direttivo viene convocata e presieduta dal
consigliere più anziano di età e deve tenersi entro quindici giorni
dall’Assemblea nella quale è avvenuta l’elezione. Le riunioni successive
vengono convocate e presiedute dal Presidente.
Le riunioni
del CD devono essere convocate con un preavviso di cinque giorni mediante posta
ordinaria e/o posta elettronica, con avviso scritto contenente data, ora, luogo
di riunione e Ordine del Giorno dettagliato. In ogni caso l’avviso scritto deve
essere esposto in sede almeno cinque giorni prima della data della riunione. La
dicitura “varie ed eventuali” non consente in ogni caso di porre ai voti
delibere, pena la non validità delle stesse.
Le riunioni
del CD sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In
assenza del Presidente vengono presiedute da chi ne fa le veci ai sensi
dell’Art. 3. Alle riunioni possono partecipare i Revisori dei Conti senza
diritto di voto.
Il CD
delibera a maggioranza semplice dei presenti per voto palese. Non è prevista
l’astensione. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
È motivo di
decadenza dalla carica di Consigliere eletto l’assenza non giustificata dalle
riunioni del Consiglio per oltre tre volte consecutive. La decadenza è
deliberata dal Consiglio.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere la segretezza sulle
decisioni prese e sul modo in cui si è arrivati al voto. Le sedute e le
deliberazioni sono verbalizzate dal Segretario su apposito registro e non
possono in ogni caso essere portate a conoscenza integrale a terzi né agli
associati. Il Segretario provvederà altresì a comunicare mediante affissione
nella sede sociale un estratto delle decisioni.
Articolo 16. Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza
Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio
Direttivo tra i propri membri.
Il Presidente, che dura in carica quattro anni ed è
rieleggibile, decade in ogni caso alla scadenza del Consiglio.
Il Presidente:
a) è
il responsabile esecutivo delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo e ne cura ogni fase attuativa;
b) convoca
e presiede le riunioni dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio
Direttivo;
c) può
essere investito di poteri di straordinaria amministrazione per atti specifici
con delibera del CD e, nel caso di acquisizione o cessione di immobili, con
delibera dell’Assemblea;
d) coordina
e dirige tutte le attività dell’UPBeduca seguendo le direttive di Assemblea e
CD;
e) nell’espletamento
delle sue funzioni si avvale di persone che ricoprano le funzioni di
Coordinamento Didattico, di Addetto Stampa e altre che dovessero rendersi
necessarie; tali persone possono essere individuate dal Presidente all’interno
del CD, tra gli associati e all’esterno dell’UPBeduca. Ogni funzione può essere
ricoperta da più persone che debbono collaborare pariteticamente tra di loro
con compiti differenziati e deve comunque essere approvata dal CD.
Nell’adempimento delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato
dall’Ufficio di Presidenza di cui fanno parte il Vicepresidente, il
Consiglierre delegato, le persone che ricoprono le funzioni di Segreteria,
Coordinamento Didattico, Tesoreria, Addetto Stampa e altre eventuali funzioni
operative comprese quelle che riguardano le attività delle sezioni staccate.
Ulteriori funzioni possono essere previste in dipendenza dell’avvio
dell’attività di Formazione Professionale che l’UPBeduca considera essenziale
alla realizzazione dei propri fini culturali e sociali.
I compiti assegnati alle varie funzioni sono i seguenti:
a) la
Segreteria, in accordo con il Presidente, è responsabile dell’organizzazione e
conduzione degli uffici, della tenuta dei protocolli della corrispondenza,
della stesura dei verbali del CD e dell’Ufficio di Presidenza nonché dell’Assemblea,
delle informazioni da dare al pubblico e agli associati, dell’attività di
iscrizione e rinnovo secondo orari stabiliti in base alle esigenze, della
tenuta del registro degli associati, della collaborazione alla stesura della
Guida annuale ai Corsi, di ogni altra attività sia considerata essenziale o
utile al conseguimento dei fini istituzionali;
b) il
Coordinamento della Didattica e della Ricerca si occupa dei rapporti con i
docenti per tutto quanto attiene la didattica e i progetti di ricerca approvati
dal CD; predispone i calendari settimanali delle lezioni, i registri delle
singole classi e quelli generali delle materie e dei corsisti; cura la
compilazione della pubblicazione “Guida annuale ai corsi” e il mantenimento del
sito Internet; predispone materiale informativo su richieste di nuovi corsi; di
concerto con il Presidente propone i risultati del suo lavoro al CD per
l’approvazione;
c) la
Tesoreria cura tutta la parte contabile, fiscale e previdenziale dell’UPBeduca,
registra i movimenti contabili su appositi registri che saranno custoditi
presso la sede sociale, di concerto con il Presidente predispone i rendiconti
economici/finanziari che saranno presentati per l’approvazione al CD e
all’Assemblea;
d) la
funzione di Addetto Stampa deve essere espletata in pieno accordo con il
Presidente.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal
Vicepresidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal
Consigliere all’uopo designato dal Consiglio Direttivo.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente
costituisce prova della sua assenza o impedimento.
Articolo 17. I Revisori dei conti
L’Assemblea nomina tre Revisori dei Conti (CdRdC), avuto
riguardo alla loro competenza. Essi sono eletti in concomitanza con le elezioni
per il Consiglio Direttivo, durano in carica quattro anni o comunque fino
all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili. I Revisori dei
Conti tra di loro eleggono un presidente.
Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il
controllo sulla gestione amministrativa dell’UPBeduca. In particolare essi
hanno come compito:
a) esercitare
il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione e
vigilare sull’osservanza delle disposizioni amministrative e fiscali;
b) esaminare
i rendiconti economico-finanziari e verificarne la corrispondenza alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) accertare
semestralmente la consistenza di cassa, di valori e di titoli di proprietà
sociale;
d) predisporre
una relazione annuale sugli aspetti contabili e finanziari in occasione
dell’assemblea per l’approvazione dei rendiconti.
I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Essi possono in qualsiasi momento decidere collegialmente
ispezioni e controlli.
Articolo 18. I Garanti
L’Assemblea nomina tra gli associati tre Garanti (CdG), avuto
riguardo alla loro autorevolezza. Essi sono eletti in concomitanza con le
elezioni per il Consiglio Direttivo, durano in carica quattro anni o comunque
fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. I Garanti
tra di loro eleggono un presidente.
Gli associati si impegnano a riconoscerne l’autorevolezza per
dirimere eventuali controversie.
I Garanti sono chiamati a vigilare sull’osservanza dello Statuto
e ad esaminare e dirimere doglianze, controversie e ricorsi degli associati nei
confronti degli Organi Sociali oppure tra gli associati stessi. Essi potranno
procedere esclusivamente su richiesta degli associati e non di propria
iniziativa. Di tale procedimento deve essere data comunicazione scritta agli
interessati.
Ogni controversia deve essere esaminata nel termine di trenta
giorni dalla sua presentazione; il Collegio dei Garanti esprime la sua
decisione nel termine di sessanta giorni; a questo scopo potrà sentire
associati e non associati.
Articolo 19. Scioglimento e liquidazione
L’associazione potrà essere messa in liquidazione con delibera
dell’Assemblea Straordinaria degli Associati, la quale nominerà uno o più
Liquidatori che sostituiranno il Consiglio Direttivo, il Presidente e l’Ufficio
di Presidenza; il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo del
competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità identiche o
analoghe o, in subordine, a fini di pubblica utilità, restando salve eventuali
eccezioni imposte dalla Legge.
Articolo 20. Norme diverse
Per quanto non compreso nel presente statuto, si dovrà fare
riferimento alle norme di Legge vigenti.
2004
Statuto del 20 settembre 2004. [f.to] Dr. Raffaello Lavioso, notaio – numero di
repertorio 62015, fascicolo numero 8596 – registrato a Biella il 27/09/2004,
serie I
2009
Modifiche di adeguamento per l’iscrizione al registro delle A.P.S. – registrazione:
Agenzia delle Entrate, Ufficio di Biella – 17.3.2009 – al n. 1069 serie 3
2017
Modifiche inerenti la nomina del Tesoriere e la pluralità di Rappresentanza
Legale – approvazione dell’Assemblea del 5.6.2017; verbalizzazione notaio dr.
Carlo Scola, registrato a Biella il 4.7.2017 al n. 3549 serie 1T
2019
Modifiche per adeguamento al Codice del Terzo Settore – approvazione
dell’Assemblea del 8.7.2019; verbalizzazione notaio dr. Carlo Scola, registrato
a Biella il 23.7.2019 al n. 4044 serie 1T
ultimo aggiornamento di
questa pagina: venerdì 26 luglio 2019