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pagine e gruppo Facebook, consigli sulla pubblicabilità delle foto
Adult Education Centre of Biella, People’s University, Volkshochschule,
Université Populaire, Universidad Popular
Codice di Autoregolamentazione
Consigli sulla pubblicabilità delle foto sulla pagina Facebook di UBPeduca
e sui siti internet
Stante la poca chiarezza sul tema
della pubblicabilità delle foto su Facebook, diamo qui alcuni consigli agli
iscritti alla pagine UPBeduca-Università Popolare Biellese.
Nel caso della pagina di Facebook, i
post e il materiale fotografico vengono valutati dagli amministratori e
immediatamente rimossi se non consoni allo spirito delle pagine o se non
rispondenti alle indicazioni di seguito date.
Diritto d’autore in fotografia
La legge di base sul diritto d’autore
in fotografia è la 633 del 22 aprile 1941, poi modificata dal DPR 19/79 e, più
recentemente, dal Dlgs 154/97 e poi dalla legge 248/2000. In questa, le
immagini digitali vengono sostanzialmente equiparate alla fotografia riprodotta
su carta.
Dalla lettura della legge ne consegue che è necessario essere
proproetari dello “scatto” per poterlo pubblicare.
In caso di contestazione è opportuno eliminare immediatamente la
foto digitale o digitalizzata da Facebook, facendo presente a un amministratore
l’accaduto.
Per i video valgono le stesse reole.
Pubblicazione di ritratti
Vale quanto stabilito dalla legge
633/1941 sul diritto d’autore, all’articolo 96, e cioè: «il ritratto di una
persona non può essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il
consenso di questa». Chi vede pubblicato il proprio ritratto fotografico senza
essere consenziente a tale utilizzo pubblico, può opporsi.
Eccezioni sono date da:
–
se si
tratta di personaggio famoso, pubblicato con riferimento al contesto della
sfera della sua notorietà, e con fini di informazione. Ai fini informativi e di
cronaca, cioè, il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello
spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) può essere pubblicato senza necessità
del consenso della persona ritratta;
–
se
l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti
svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è
isolato dal contesto; sostanzialmente: il soggetto dello scatto deve essere
l’avvenimento e non la persona.
Norme di rispetto della privacy
La precedente legge sulla tutela
della privacy n. 675/96 viene abrogata a partire dal 1 gennaio 2004, e
sostituita dal Dlgs del 30 giugno 2003, n. 196 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 29.7.2003 Suppl. Ordinario n. 123).
Tralasciando tutta la parte che
regola gli scatti e la conservazione del materiale i consigli dati di seguito
valgono solamente per la pubblicazione degli stessi su Facebook, che sono
riassunti dall’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti e qui sintetizzati:
1.
Per
pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione
(art. 96 legge 633/41).
2.
Se la
persona non famosa viene pubblicata in modi che non possano risultare dannosi
alla sua immagine e l’uso è solo di tipo documentaristico, si può procedere
alla pubblicazione (meglio se con il consenso dell’onteressato).
3.
Per
pubblicare con finalità documentaristice immagini di personaggi famosi non
occorre autorizzazione.
4.
Occorre
autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può
risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di
salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale
(Dlgs 196/2003).
5.
Occorre
autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità
promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente
informazione.
Fotografia agli spettacoli
(saggi di danza, recite, eccetera) e alle lezioni - foto di minori e di bambini
Per non ledere i diritti di nessuno, può
essere utile far firmare una liberatoria all’inizio dell’evento o del corso,
ancorché non necessaria per legge in questa fase.
Ma se la legge non obbliga ad avere
un’autorizzazione all’esecuzione delle riprese, impone invece di avere
un’autorizzazione all’esposizione in pubblico dei ritratti. In generale non
esiste un divieto di pubblicazione. Si usano le norme che valgono per il
ritratto, con la differenza che è chi esercita la patria potestà a decidere se
la foto è pubblicabile sul web: infatti non è vietato mettere online foto di
minori, ma è vietato farlo contro il volere dei genitori.
Lo scopo delle pagine e del gruppo
UPBeduca è quello di far conosere l’Università Popolare Biellese, gli eventi
che promuove e la sua storia: se il materiale foto/video non è palesemente
illecito, è sufficiente la liberatoria dei genitori e la contestualizzazione
all’interno di un evento.
Esempi di pubblicabilità e non
pubblicabilità
Chiari esempi di pubblicabilità o meno
delle foto si trovano sul sito dell’Associazione Nazionale Fotografi
Professionisti, sulla pagina Pubblicabilità della foto
di ritratto: esempi concreti.
Esempi di pubblicabilità e non
pubblicabilità
Sulle foto storiche, purchè non
ledano la legge sul diritto d’autore e rispettino la contestualizzazione
nell’evento, sono consentite.
siti e dicumenti consultabili
Associazione Nazionale
Fotografi Professionisti
Nuova legge sul diritto
d’autore
Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali
ultimo aggiornamento di questa pagina: venerdì 18 maggio 2018