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Università Popolare Biellese            

 

pagine e gruppo Facebook, consigli sulla pubblicabilità delle foto

Adult Education Centre of Biella, People’s University, Volkshochschule, Université Populaire, Universidad Popular

Codice di Autoregolamentazione
Consigli sulla pubblicabilità delle foto sulla pagina
Facebook di UBPeduca e sui siti internet

Stante la poca chiarezza sul tema della pubblicabilità delle foto su Facebook, diamo qui alcuni consigli agli iscritti alla pagine UPBeduca-Università Popolare Biellese.

Nel caso della pagina di Facebook, i post e il materiale fotografico vengono valutati dagli amministratori e immediatamente rimossi se non consoni allo spirito delle pagine o se non rispondenti alle indicazioni di seguito date.

Diritto d’autore in fotografia

La legge di base sul diritto d’autore in fotografia è la 633 del 22 aprile 1941, poi modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97 e poi dalla legge 248/2000. In questa, le immagini digitali vengono sostanzialmente equiparate alla fotografia riprodotta su carta.

Dalla lettura della legge ne consegue che è necessario essere proproetari dello “scatto” per poterlo pubblicare.

In caso di contestazione è opportuno eliminare immediatamente la foto digitale o digitalizzata da Facebook, facendo presente a un amministratore l’accaduto.

Per i video valgono le stesse reole.

Pubblicazione di ritratti

Vale quanto stabilito dalla legge 633/1941 sul diritto d’autore, all’articolo 96, e cioè: «il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa». Chi vede pubblicato il proprio ritratto fotografico senza essere consenziente a tale utilizzo pubblico, può opporsi.

Eccezioni sono date da:

            se si tratta di personaggio famoso, pubblicato con riferimento al contesto della sfera della sua notorietà, e con fini di informazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioè, il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) può essere pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta;

            se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto; sostanzialmente: il soggetto dello scatto deve essere l’avvenimento e non la persona.

Norme di rispetto della privacy

La precedente legge sulla tutela della privacy n. 675/96 viene abrogata a partire dal 1 gennaio 2004, e sostituita dal Dlgs del 30 giugno 2003, n. 196 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29.7.2003 Suppl. Ordinario n. 123).

Tralasciando tutta la parte che regola gli scatti e la conservazione del materiale i consigli dati di seguito valgono solamente per la pubblicazione degli stessi su Facebook, che sono riassunti dall’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti e qui sintetizzati:

1.       Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).

2.       Se la persona non famosa viene pubblicata in modi che non possano risultare dannosi alla sua immagine e l’uso è solo di tipo documentaristico, si può procedere alla pubblicazione (meglio se con il consenso dell’onteressato).

3.       Per pubblicare con finalità documentaristice immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.

4.       Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (Dlgs 196/2003).

5.       Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione.

Fotografia agli spettacoli (saggi di danza, recite, eccetera) e alle lezioni - foto di minori e di bambini

Per non ledere i diritti di nessuno, può essere utile far firmare una liberatoria all’inizio dell’evento o del corso, ancorché non necessaria per legge in questa fase.

Ma se la legge non obbliga ad avere un’autorizzazione all’esecuzione delle riprese, impone invece di avere un’autorizzazione all’esposizione in pubblico dei ritratti. In generale non esiste un divieto di pubblicazione. Si usano le norme che valgono per il ritratto, con la differenza che è chi esercita la patria potestà a decidere se la foto è pubblicabile sul web: infatti non è vietato mettere online foto di minori, ma è vietato farlo contro il volere dei genitori.

Lo scopo delle pagine e del gruppo UPBeduca è quello di far conosere l’Università Popolare Biellese, gli eventi che promuove e la sua storia: se il materiale foto/video non è palesemente illecito, è sufficiente la liberatoria dei genitori e la contestualizzazione all’interno di un evento.

Esempi di pubblicabilità e non pubblicabilità

Chiari esempi di pubblicabilità o meno delle foto si trovano sul sito dell’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti, sulla pagina Pubblicabilità della foto di ritratto: esempi concreti.

Esempi di pubblicabilità e non pubblicabilità

Sulle foto storiche, purchè non ledano la legge sul diritto d’autore e rispettino la contestualizzazione nell’evento, sono consentite.

siti e dicumenti consultabili

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti

Nuova legge sul diritto d’autore

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali

ultimo aggiornamento di questa pagina: venerdì 18 maggio 2018